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Il brevetto

IL BREVETTO

Il brevetto (o più propriamente brevetto per invenzione) è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinati, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.

Anche se nella maggior parte dei casi il titolare di un brevetto ottiene anche il monopoliodel relativo mercato, questo non avviene sempre: il titolare di un brevetto potrebbe infatti trovarsi comunque nell'impossibilità di vendere il prodotto che incorpora l'invenzione brevettata, per esempio a causa di brevetti precedenti di proprietà di terzi.

Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale ad un certo problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).

In Italia, come anche in altri paesi, esiste un'altra forme di brevetto, cioè il brevetto per modello d’utilità, che protegge i nuovi modelli, consistenti ad esempio in particolari conformazioni o combinazioni di parti più comode o efficaci rispetto a quanto già noto.

Caratteristiche generali

I diritti, che durano 20 anni di brevetto possono essere ceduti a terzi, nel caso per esempio l’inventorenon abbia le capacità industriali per poter sfruttare adeguatamente la sua invenzione.

In realtà, al momento della pubblicazione della domanda di brevetto, generalmente 18 mesi dopo il primo deposito, il pubblico viene a conoscenza della particolare invenzione, e del modo di implementarla.

Gli uffici brevetti nazionali di diversi paesi, come ad esempio quelli di Germania,Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea, così come anche l’Ufficio europeo dei brevetti e, ultimamente, anche l’Ufficio Italiano brevetti e marchi, effettuano una ricerca di anteriorità per accertare, in via preventiva, che l'invenzione abbia i requisiti di brevettabilità richiesti, principalmente novità, attività inventiva e sufficiente descrizione. Nel caso di controversie legali, la validità di un brevetto viene comunque valutata nuovamente da un Giudice con l’ausilio di un perito tecnico nominato dall'autorità giudiziaria.

Esistono accordi internazionali in forza dei quali è possibile ottenere la concessione di un brevetto in più stati effettuando un'unica domanda, come ad esempio la "Convenzione sulla concessione del brevetto europeo".

Il brevetto nel mondo

Italia

In Italia la normativa di base sui brevetti è stabilita dal Codice Civile, in particolare dal Titolo IX del Libro Quinto intitolato "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali".

Più specificamente l'articolo 2585 definisce l'oggetto del brevetto come segue:

«Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. [...]»

Storicamente però, in Italia la disciplina specifica della proprietà intellettuale ed industriale è sempre stata oggetto della legislazione speciale e, recentemente, la normativa in materia brevettuale è stata fatta confluire (unitamente a quella sui marchi, sui modelli e sui design registrati) nel D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale).

In particolare, è dedicata al brevetto per invenzione la Sezione IV del Capo II del citato Codice, che oggi comprende anche la disciplina delle invenzioni biotecnologiche, in precedenza regolate dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 3 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2006, n. 78) che ha attuato in Italia la direttiva europea n. 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

In generale per la brevettabilità, oltre all'industrialità ed alla liceità dell'invenzione, sono indispensabili i requisiti della novità e dell'attività inventiva. Ciò significa che il trovato oggetto dell'invenzione deve essere nuovo, e cioè non deve essere compreso nello stato della tecnica(v. art. 46 Codice della Proprietà Industriale). Inoltre, l'oggetto del brevetto deve essere frutto di attività inventiva nel senso che, agli occhi di una persona esperta del ramo, esso non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica (cfr. art. 48 Codice della Proprietà Industriale).

Il titolare del brevetto, che può essere diverso dall'inventore, ha un diritto esclusivo sullo sfruttamento dell'invenzione. Questo è un diritto patrimoniale, che può essere ad esempio ceduto o dato in licenza, gratuitamente o, più spesso, dietro compenso. L'inventore o gli inventori rimangono comunque sempre titolari del diritto morale ad essere riconosciuti autori dell'invenzione; tale diritto è inalienabile, ossia non può essere ceduto.

Per l'ottenimento di un brevetto, occorre presentare una domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) che svolge una ricerca di anteriorità (effettuata per suo conto dall'Ufficio europeo dei brevetti) ed emette un parere, valutando se la domanda di brevetto risponde ai requisiti di legge. In questa fase, il richiedente del brevetto può presentare osservazioni alle eventuali obiezioni dell'esaminatore, ed anche modificare la domanda di brevetto. Non è però consentito estendere il contenuto della domanda di brevetto oltre quanto originariamente presentato. Se i requisiti di brevettabilità sono soddisfatti, l'Ufficio italiano brevetti e marchi concede il brevetto, la cui durata è di venti anni dalla data del deposito della domanda, a patto che vengano pagate le prescritte tasse annuali per il mantenimento in vita del brevetto. Se queste tasse non vengono pagate per tempo, il brevetto decade prima della sua scadenza ventennale, e l'invenzione diviene di dominio pubblico, cioè liberamente riproducibile da chiunque.

Se entro tre anni dalla concessione del brevetto l'invenzione non viene realizzata, chiunque può chiedere che gli venga concessa una licenza (obbligatoria, ma non gratuita) per realizzare l'invenzione. Una tale licenza obbligatoria può essere richiesta anche dal titolare di un brevetto dipendente, se questa invenzione rappresenta un importante progresso tecnico rispetto a quella del brevetto da cui dipende, e non possa essere attuata senza pregiudizio dei diritti del titolare del brevetto anteriore.

Se l'invenzione è creata nell'esecuzione di un contratto di lavoro subordinato dal lavoratore, questi può aver diritto ad un equo compenso, qualora l'attività inventiva non sia già stata remunerata.

Chi viola un brevetto industriale commette una contraffazione.

REQUISITI PER LA TUTELA BREVETTUALE

A mente dell'art. 45 comma 1 DL 30/2005 "Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.[

Per essere considerata brevettabile, un'invenzione deve avere le seguenti caratteristiche:

  • novità
  • attività inventiva,
  • industrialità,
  • liceità
  • sufficiente descrizione

La novità

Una delle caratteristiche necessarie ad una invenzione perché sia brevettabile è che essa sia nuova, cioè che quando viene depositata la domanda di brevetto, l'invenzione non sia già stata resa disponibile al pubblico con una descrizione scritta o orale, con una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.(art. 46 DL 30/2005).

Una predivulgazione da parte dell'autore dell'invenzione ne pregiudica la novità rendendola non più brevettabile; la stessa cosa vale per una predivulgazione fatta abusivamente da un terzo. Tuttavia, l'art. 47 comma 1 DL 30/2005 concede di poter depositare la domanda di brevetto entro sei mesi dalla predivulgazione.

Nell'art. 47 comma 2, invece, si specifica che non è considerata predivulgazione una presentazione dell'opera in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute dalla Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 (vedi Ufficio internazionale delle esposizioni).

Un'altra situazione in cui non viene pregiudicata la novità è quella in cui venga brevettato un nuovo utilizzo di una sostanza già conosciuta (art. 46 comma 4 DL 30/2005); se una sostanza ha delle utilizzazioni già disponibili per il pubblico, una nuova utilizzazione della sostanza stessa è brevettabile.

L'attività inventiva

Questa caratteristica di un'invenzione è difficilmente valutabile in termini oggettivi; a livello Europeo esistono delle linee guida da seguire per garantire un esame oggettivo dell'attività inventiva:

la domanda di brevetto viene esaminata da un tecnico, esperto del settore di appartenenza dell'invenzione che, soggettivamente, valuterà l'attività inventiva della stessa.

L'invenzione implica un'attività inventiva, se non è ovvia.

Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati di un processo inventivo o creativo, che quindi non si può facilmente dedurre da quanto già esiste.

Esempi di un'insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono:

  • il cambio di un’unità di misura,
  • il rendere un prodotto portatile,
  • la sostituzione ed il cambiamento di un materiale,
  • la sostituzione di una parte con un’altra avente stesso funzionamento.

L'art. 48 DL 30/2005 dice, infatti, che l'attività inventiva sussiste se, per una persona esperta del ramo, l'invenzione non è evidente allo stato della tecnica.

L'industrialità

Un altro requisito di validità del brevetto sussiste nel caso in cui l'invenzione possa essere fabbricata e utilizzata in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole (art. 49 DL 30/2005). È necessario, però, considerare che la semplice possibilità di produrre l'oggetto, non basta per rendere valido il brevetto; l'invenzione, infatti, deve soddisfare un bisogno dell'Uomo, e, se ciò non avviene, non vi è, il requisito di industrialità.

La liceità

L'invenzione è lecita quando il suo sfruttamento non sia contrario all'ordine pubblico ed al buon costume (art. 50 comma 1 DL 30/2005).

Con il varo della direttiva CE/44/98l'esclusione di alcuni tipi di invenzione della brevettazione ha acquisito anche maggiore rilevanza pratica.

Accanto alla clausola generale le norme comunitarie menzionano infatti alcuni trovati che devono essere esclusi dalla tutela brevettuale in quanto ritenuti contrari all'ordine pubblico ed al buon costume.

L'elenco comprende in particolare:

a) i procedimenti di clonazione di esseri umani;

b) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

d) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.

La sufficiente descrizione

Questa caratteristica, a differenza delle precedenti, non riguarda l'invenzione stessa ma la domanda di brevetto; è necessario, perché essa sia valida, che l'invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, in modo che una persona esperta del settore possa attuarla senza dover fare ulteriori ricerche e senza nemmeno dover selezionare le informazioni utili in mezzo ad altre inutili (art. 51 DL 30/2005).

La domanda di brevetto deve contenere una sola invenzione (art. 161 comma 1 DL 30/2005) e, nel caso di domanda con più invenzioni, l'Ufficio brevetti deve invitare il richiedente a modificare la domanda entro un termine stabilito dall'Ufficio stesso, in modo da avere una sola invenzione nella domanda (art. 161 comma 2 DL 30/2005); più invenzioni implicano più domande.

Innovazioni non brevettabili

I comma 2, 3, 4 e 5 dell'art. 45 D.Lgs. 30/2005 descrivono ciò che non può essere brevettato:

  • a) Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici (comma 2);
  • b) I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali ed i programmi per elaboratore (comma 2);
  • c) Le presentazioni di informazioni in quanto tali (comma 2 e 3);
  • d) I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze (farmaci), per l'attuazione di uno dei metodi nominati (comma 4);
  • e) Le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti (comma 5).
  • f) tutto ciò che non è prodotto dell'invenzione umana ed è esistente in natura, come il
  • genoma umano o le vitamine.

Inoltre non possono essere oggetto di protezione da brevetto:

  • creazioni estetiche;
  • schemi, regole e metodi per compiere atti intellettuali;
  • le scoperte di sostanze disponibili in natura;
  • invenzioni contrarie all’ordine pubblico, alla morale o alla salute pubblica.

In Italia, iprogrammi per elaboratore in quanto tali sono esclusi dalla protezione brevettuale. Tuttavia, le invenzioni collegate al software possono essere brevettabili purché vi sia un effetto tecnico derivante dall’esecuzione del programma per elaboratore che vada al di là degli usuali effetti risultanti dall’esecuzione di un programma per computer. Il diritto d'autore protegge in Italia i programmi per elaboratore in qualsiasi forma, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. La protezione è dunque relativa al programma espresso in forma sorgente, il relativo output (suoni, parole o immagini: ad esempio nei videogiochi) nonché le interfacce con l’utente (insieme di immagini grafiche, messaggi e suoni che guidano l’utente all’intervento sui comandi dell’elaboratore). Sempre per quanto riguarda il diritto d'autore inerente ai programmi per elaboratore, "restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce" (art. 2.8 legge 22 aprile 1941 n. 633). Il diritto esclusivo del programma comprende il diritto di riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, modificare e distribuire il programma stesso.

Soggetti titolari del diritto di brevetto

L'art. 63 comma 2 del DL 30/2005 indica che il diritto esclusivo sull'invenzione spetta a chi ha effettuato l'attività creativa e dato luogo all'invenzione. Tuttavia vi sono dei casi particolari, trattati dagli artt. 64 e 65 dello stesso decreto legge.

Se un'invenzione viene realizzata da un dipendente, il cui lavoro consiste nell'attività di ricerca finalizzata alla realizzazione dell'invenzione stessa, i diritti di brevetto spettano al datore di lavoro (art. 64 DL 30/2005), il quale ha finanziato e messo a disposizione i mezzi per dar luogo all'invenzione.

Sono possibili due interpretazioni dell'articolo 64, una più favorevole al dipendente e una più favorevole al datore di lavoro.

Interpretazione favorevole al dipendente

Se il dipendente dà luogo ad una invenzione, nelle finalità di un contratto di lavoro, il diritto di brevetto spetta al datore di lavoro, ma al dipendente spetta il diritto morale di essere riconosciuto come autore (art. 64 comma 1 DL 30/2005); inoltre, se al dipendente non è corrisposta una retribuzione adeguata al risultato raggiunto, egli ha diritto a un premio aggiuntivo, che sia stabilito in base all'importanza della protezione conferita dal brevetto all'invenzione, dalle mansioni svolte, dalla retribuzione percepita e dal contributo ricevuto dal datore di lavoro (art. 64 comma 2 DL 30/2005).

Se, invece, il dipendente ha inventato qualcosa in ambito lavorativo, ma in modo occasionale e al di fuori di un contratto specifico, allora il datore di lavoro può acquisire i diritti sull'invenzione, a patto di corrispondere all'inventore il prezzo di mercato dell'invenzione stessa (art. 64 comma 3 DL 30/2005).

Interpretazione favorevole al datore di lavoro

Vi sono tre ipotesi nell'interpretazione a favore del datore di lavoro:

  • L'invenzione è stata fatta dal dipendente assunto per inventare: i diritti spettano al datore di lavoro e nulla spetta al dipendente, a prescindere dalla sua retribuzione.
  • L'invenzione è stata fatta dal dipendente in ambito lavorativo, ma non essendo stato assunto per inventare: i diritti spettano al datore di lavoro, ma al dipendente spetta un premio equo.
  • L'invenzione è stata fatta al di fuori del rapporto di lavoro (anche al di fuori degli orari di lavoro, ma sempre nel luogo in cui effettua la prestazione lavorativa): il datore può acquisire forzosamente i diritti sull'invenzione, pagandone il valore di mercato o un canone adeguato ad esso.

Un altro caso particolare si ha quando l'invenzione è opera di un ricercatore universitario o di un ente pubblico di ricerca; l'art 65 DL 30/2005 stabilisce che, in questi due casi, i diritti sull'invenzione spettano al ricercatore stesso e, in caso di più autori, i diritti spettano a tutti in parti uguali (salvo che essi abbiano un accordo diverso). La ragione di questa norma è la volontà di incentivare la ricerca; d'altra parte l'Università non è un'azienda e non è, per tanto, organizzata per produrre invenzioni brevettabili; i ricercatori non hanno, quindi, alcun dovere di prestazione nei confronti dell'Università ma svolgono un'attività di ricerca libera. L'unico dovere del ricercatore nei confronti dell'Università o dell'ente è di comunicare di aver dato luogo ad una invenzione, dopodiché ha il diritto di presentare la domanda di brevetto a suo nome (art. 65 comma 1 DL 30/2005).

L'unico caso in cui i diritti non spettano al ricercatore è trattato nel comma 5 del art. 65 (DL 30/2005), in cui si dispone che, in caso di ricerca vincolata, cioè la ricerca è stata richiesta e finanziata da soggetti privati diversi dall'Università o dall'ente, i diritti spettano a tali soggetti.

Tuttavia, per non neutralizzare l'aspetto di incentivazione alla ricerca, è previsto un compenso adeguato al ricercatore, nella misura del 50% dei proventi derivati dallo sfruttamento dell'invenzione, se l'Università o l'ente ha preso accordi con i terzi per avere un compenso; il compenso sarà del 30%, altrimenti.

Diritti derivanti dai brevetti

Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di escludere altri dall’utilizzo industriale e commerciale dell’invenzione. In particolare, il brevetto conferisce al titolare, nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto in questione. Se l’oggetto del brevetto è un procedimento il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, di usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Brevetto europeo

Istituito con la Convenzione sul brevetto europeo del 1973, riprendendo le indicazioni della Convenzione di Strasburgo del 1963.

Il brevetto europeo non è ancora un titolo unitario: con l'istituzione dell'Ufficio europeo brevetti si è uniformata la procedura di valutazione delle domande di brevetto in Europa, ma il titolo, una volta rilasciato, diventa una collezione di brevetti nazionali e conferisce al titolare gli stessi diritti che gli verrebbero conferiti dai vari brevetti nazionali degli stati designati.

I brevetti europei sono concessi dopo un'accurata ricerca dello stato della tecnica ed un esame di merito che ne verifica i requisiti di brevettabilità.

I requisiti principali di brevettabilità nel diritto brevettuale europeo sono: la novità,l’attività inventiva (non ovvietà) e l’applicabilità industriale.

Inoltre le rivendicazioni devono essere chiare e la descrizione deve permettere la riproducibilità dell'invenzione.

Gli Stati che aderiscono alla Convenzione di Monaco sono i 27 Stati dell'Unione europea, Islanda,Liechtenstein,Principato di Monaco, Svizzera,Croazia, San Marino, Turchia, Ungheria, Repubblica di Macedonia,Albania e Serbia, per un totale di 38 stati membri.
A questi si aggiungono i seguenti stati non membri, che riconoscono i brevetti europei su richiesta: Bosnia ed Erzegoniva e Montenegro.

Brevetto unitario

Il brevetto unitario europeo è un titolo brevettuale unitario che dovrà valer per l'intero territorio della Comunità europea.

Questo brevetto è stato istituito con la Convenzione di Lussemburgo, sottoscritta il 15 dicembre 1975(da tutti quelli che allora erano gli stati membri C.E.), che non è però mai entrata in vigore, per le resistenze di determinati Paesi. Nel corso degli anni numerosi sono stati tentativi di superare la situazione di stallo, legata soprattutto all'attribuzione esclusiva al giudice comunitario della competenza di decidere sulla nullità del brevetto. Questo problema è stato superato il 15 dicembre 1988 con la sottoscrizione di un nuovo testo modificato, ma anche in questo caso la convenzione non è stata ratificata a causa di problemi di prestigio nazionale legati alla lingua cui dovrebbe essere redatta la domanda di brevetto. E’ da valutare anche l’opportunità di un titolo brevettuale europero, da valutare in relazione ai costi e alla flessibilità del già collaudato Brevetto europeo.

Domanda di brevetto internazionale (PCT)

Il PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti) è un trattato gestito dalla Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (o World Intellectual Property Organization, WIPO) con lo scopo di offrire una procedura unica per depositare una domanda di brevetto simultaneamente in un grande numero di paesi. L'Italia vi aderisce dal 1985.

Ancora oggi non esiste un "brevetto internazionale", poiché la concessione definitiva è prerogativa dei vari Stati aderenti al Trattato.

Il vantaggio principale della procedira PCT è la proroga a 30 mesi dal deposito della domanda costituente priorità, del termine per iniziare le procedure di brevettazione a livello nazionale o regionale (ad es, brevetto europeo).

La procedura PCT ha gli stessi effetti di una serie di domande nazionali nei singoli Stati designati. Il PCT non elimina quindi la necessità di proseguire la procedura di rilascio in ogni singolo Stato, ma ne facilita la messa in opera, a mezzo di una domanda unica.

Ogni domanda internazionale è oggetto di una ricerca internazionale effettuata da un ufficio brevetti incaricato, che la svolge per conto dell'OMPI; nel caso dell'Italia l'ufficio competente è l'Ufficio europeo dei brevetti.

Il risultato della ricerca è pubblicato in un rapporto di ricerca internazionale che riporta la lista dei documenti che sono considerati rilevanti rispetto all'invenzione oggetto della domanda di brevetto.

La procedura PCT offre anche la possibilità facoltativa di richiedere un esame internazionale preliminare da parte dell'autorità incaricata, ottenendone un parere sulla brevettabilità dell'oggetto delle rivendicazioni. Tale parere può dare maggiori informazioni sull'opportunità di continuare la procedura con buone possibilità di successo, ma esso non è vincolante per gli uffici nazionali che, indipendentemente, dovranno decidere sul rilascio del brevetto.