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Marchio comunitario

Il marchio comunitario

notizie e norme

Il marchio comunitario conferisce il diritto di esclusiva su un segno distintivo contemporaneamente in tutti i 28 paesi dell’Unione Europea, in modo indivisibile.

Gli uffici competenti (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno o U.A.M.I.) per il ricevimento e lagestione delle domande e delle registrazioni si trovano in Spagna, ad Alicante. La domanda di marchio comunitario può essere presentata in una delle lingue ufficiali dell’U.E., ossia francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco.

Il marchio Comunitario ha il vantaggio di essere organizzato in una procedura di registrazione unica e di essere accessibile per le aziende di dimensioni medio/piccole sia in termini economici che pratici.

A differenza della registrazione internazionale, il marchio comunitario è un marchio unico e valido nell’intera Unione Europea, con effetti equivalenti ai marchi nazionali per i singoli Stati europei.

La disciplina normativa è assimilabile alla legge nazionale. Così, valgono per il marchio comunitario gli stessi principi sulla non descrittività del segno, liceità, capacità distintiva e novità.

In particolare il regolamento sul marchio comunitario distingue gli impedimenti "assoluti” alla registrazione (il principale dei quali è costituito dalla mancanza di carattere distintivo) da quelli "relativi” che consistono, invece, nella mancanza di novità del segno dovuta alla preesistenza di segni anteriori eguali o simili relativi a prodotti o servizi eguali o affini.

Gli impedimenti "relativi” possono essere invocati in sede di opposizione o di azione di nullità solo da parte dei titolari dei segni anteriori per ottenere il rifiuto/annullamento di registrazione del successivo marchio comunitario confondibile, mentre gli impedimenti "assoluti” possono essere fatti valere da chiunque tramite apposite azione di annullamento.

È importante considerare inoltre, sempre in virtù del principio di unitarietà, che la validità del marchio comunitario va valutata con riferimento a ciascuna parte della Comunità.

Ad esempio se il marchio costituisce denominazione generica soltanto in uno dei Paesi della Comunità, ovvero se soltanto in uno di tali Paesi esso risulti ingannevole, ciò può compromettere la validità del marchio su tutto il territorio dell’U.E.; analogamente la mancanza di novità verrà valutata con riferimento non solo agli anteriori marchi comunitari, ma anche con riferimento ai marchi nazionali registrati in uno Stato membro, o comunque con efficacia in uno Stato membro.

In termini pratici un eventuale impedimento alla registrazione anche solamente per uno Stato membro dell’U.E. invaliderà il marchio comunitario per tutti i restanti Paesi europei.

Se la domanda di registrazione di marchio comunitario non viene accettata per motivi esistenti soltanto in alcuni Paesi dell’Unione, la domanda può, a certe condizioni, essere convertita in domanda nazionale negli altri Stati in cui non sussiste questo impedimento.

Procedura

L’U.A.M.I. espleta, oltre che un esame sulla regolarità formale della domanda, altresì quello sulla sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione.

Dopo l’esame della domanda di marchio comunitario, l’UAMI e gli uffici nazionali che partecipano al sistema di ricerca nazionale redigono una relazione di ricerca. Scopo di questa ricerca è scoprire eventuali marchi anteriori che potrebbero essere in conflitto con il marchio oggetto della nuova domanda.

Dal 10 marzo 2008 le ricerche nazionali sono divenute facoltative. Ciò significa che l’UAMI richiederà una relazione di ricerca agli uffici nazionali partecipanti e la trasmetterà al richiedente soltanto su richiesta di quest’ultimo e dietro il pagamento della relativa tassa.

Dopo la fase di esame e ricerca, la domanda di marchio comunitario è quindi pubblicata sul Bollettino dei Marchi Comunitari e l’U.A.M.I informa di questa pubblicazione i titolari di marchi comunitari anteriori emersi nella ricerca.

Si apre così la fase delle opposizioni, durante la quale i titolari di marchi comunitari anteriori, depositati o registrati a livello nazionale, internazionale o comunitario possono contestare il marchio comunitario per la carenza del requisito della novità.

Sull’opposizione decide l’Ufficio di Alicante, e contro questa decisione, nonché contro i rifiuti di registrazione, è data una prima possibilità di ricorso avanti alle Commissioni di Ricorso istituite presso l’Ufficio stesso.

Terminata positivamente l’eventuale fase di opposizione, il marchio comunitario viene pubblicato e registrato nelle classi indicate nella domanda. La registrazione del marchio comunitario conferisce al titolare di esso un diritto di esclusiva consistente nel vietare ai terzi determinati comportamenti contraffattivi.

La durata della registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. La registrazione è rinnovabile all’infinito per periodi di dieci anni. Nessuna modifica del marchio comunitario è ammessa all’atto del suo rinnovo, salvo che concerna il nome o l’indirizzo del titolare.